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FEDERAZIONE
FRA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA - SANTANNA"
STATUTO
CAPO
I
ART.
1 - DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE
L'Associazione
si denomina "FEDERAZIONE FRA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA - SANT'ANNA".
Organizzazione
senza scopo di lucro, rappresenta le Associazioni di Volontariato che operano
nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Infantile Regina Margherita -
Sant'Anna" di Torino e che ad essa aderiscono.
La
Federazione si adopera secondo il principio della "sussidiarietà", intervenendo
cioè soltanto quando lo sforzo combinato da parte di tutte le Associazioni sia
più efficace delle azioni delle singole Associazioni a raggiungere un determinato
scopo.
ART.
2 - FINALITA'
La
Federazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso,
razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
La
Federazione ha come finalità:
a) rappresentare
le istanze delle Associazioni aderenti presso Enti ed Organizzazioni pubbliche
e private;
b) rappresentare
problemi di interesse generale alle Autorità Comunali, Provinciali, Regionali e
Nazionali;
c) rappresentare
le problematiche relative ai due presidi ospedalieri alla Direzione Generale
dell'Azienda Ospedaliera "O.I.R.M. - S. Anna";
d) migliorare
le comunicazioni e promuovere scambi di esperienze fra le Associazioni
aderenti;
e) promuovere
e sostenere ogni possibile iniziativa volta a migliorare, sia all'interno che
all'esterno della struttura ospedaliera, la qualità della vita degli ammalati e
delle loro famiglie.
ART.
3 - SEDE
La
Federazione ha sede legale in Torino, Piazza Polonia 94, presso l'Ospedale
Infantile "Regina Margherita".
ART.
4 - MEZZI FINANZIARI
La
Federazione provvede al raggiungimento delle sue finalità tramite i seguenti
mezzi finanziari:
1) le
quote sociali annue versata dalle Associazioni Aderenti;
2) contributi
e sovvenzioni di Enti Pubblici a livello regionale e di Privati.
ART.
5 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio
finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
CAPO
II
ART.
6 - ASSOCIAZIONI ADERENTI
Sono
Aderenti tutte le Associazioni di Volontariato che operano da almeno 6 mesi
nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Infantile Regina Margherita -
Sant'Anna" di Torino, che fanno richiesta di adesione, che sono ammesse per
deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e che versano la quota sociale.
ART.
7 DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI
Diritti
Le
Associazioni Aderenti hanno i seguenti diritti:
a) partecipare
alle sessioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale con diritto di
voto;
b) sottoporre
al Consiglio Direttivo della Federazione idee e progetti considerati utili per
le finalità della Federazione;
c) presentare
candidati dal gruppo dei propri Soci per la copertura delle cariche sociali;
d) conoscere
le attività della Federazione ed esaminare la sua documentazione;
e) possedere
una copia del presente Statuto;
f) conoscere
i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo;
g) essere
informati annualmente sul bilancio della Federazione;
h) trasmettere
al Consiglio Direttivo della Federazione un rendiconto annuale sulle proprie
attività e sui problemi e difficoltà incontrate nell'esplicare le proprie
funzioni, in modo che la Federazione, se del caso e comunque sempre nel limite
delle proprie possibilità, possa predisporre azioni di appoggio e supporto;
i) potersi
congedare liberamente ed in qualsiasi momento dalla Federazione previa semplice
comunicazione scritta.
Doveri
Le
Associazioni Aderenti hanno i seguenti doveri:
a) sostenere
economicamente le attività ordinarie della Federazione tramite il versamento di
una quota annua, il cui importo è deliberato dall'Assemblea Generale, su
proposta del Consiglio Direttivo. Ogni Associazione ha diritto di richiedere la
sospensione del pagamento della quota o la riduzione della quota stessa
presentando motivata richiesta al Consiglio Direttivo della Federazione;
b) accettare
le decisioni riguardanti il miglior funzionamento della Federazione approvate
sia in sede di Assemblea Generale che in sede di Consiglio Direttivo;
c) partecipare
alle sessioni ordinarie o straordinarie dell'Assemblea Generale;
d) comunicare
tutte le variazioni nell'ambito della propria organizzazione (ragione sociale,
cariche elettive, statuto, ecc.).
ART.
8 - ACQUIS1ZIONE E CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIAZIONE ADERENTE
Acquisizione
La
condizione di Associazione Aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo della
Federazione a seguito di presentazione di istanza formulata per iscritto,
firmata del Presidente della Associazione, ed accompagnata da una copia dello
Statuto dell'Associazione stessa.
Cessazione
La
condizione di Associazione Aderente cessa per:
a) volontà
propria dell'Associazione, mediante semplice comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo della Federazione;
b) mancato
pagamento della quota sociale, salvo il caso previsto dall'articolo 7 -
paragrafo "Doveri" lettera a);
c) radiazione
deliberata dal Consiglio Direttivo della Federazione e ratificata
dall'Assemblea Generale, nel caso in cui l'Associazione Aderente si renda
colpevole di palese violazione dei principi ispiratori della Federazione o di
atti diffamatori contro la Federazione stessa.
CAPO
III
ART.
9 - ORGANI SOCIALI
Gli
Organi Sociali della Federazione sono:
A) l'Assemblea
Generale;
B) il Consiglio
Direttivo.
ART,
10 - ASSEMBLEA GENERALE
Definizione
L'Assemblea
Generale è l'organo supremo di governo della Federazione.
Composizione
L'Assemblea
Generale è costituita da due membri di ogni Associazione Aderente, nominati dal
proprio Consiglio Direttivo (od organo equivalente).
Attribuzioni
Le
attribuzioni dell'Assemblea Generale sono:
a) vigilare
perchè la Federazione espleti la sua attività conformemente alle finalità
istitutive e statutarie;
b) approvare
il bilancio di previsione;
c) approvare
il rendiconto consuntivo e la relazione morale sull'attività svolta;
d) stabilire
l'importo annuale della quota sociale;
e) stabilire
il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio successivo;
f) eleggere
il Consiglio Direttivo;
g) deliberare
su ogni argomento che il Consiglio Direttivo della Federazione ritenga di dover
sottoporre alla sua approvazione;
h) ratificare
la radiazione delle Associazioni Aderenti;
i) approvare
le modifiche dello Statuto;
l) approvare
il trasferimento della sede della Federazione;
m) promuovere
azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo;
n) approvare
lo scioglimento della Federazione e la conseguente destinazione dei beni.
Convocazione
L'Assemblea
Generale è convocata in sessione ordinaria due volte all'anno:
a) la
prima entro il 31 marzo per l'approvazione della relazione morale sull'attività
svolta e del bilancio consuntivo;
b) la
seconda entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio di previsione e
della quota sociale per l'anno seguente.
La
convocazione, disposta dal Presidente su conforme deliberazione del Consiglio
Direttivo, deve:
1) essere inviata per mezzo di lettera alle singole Associazioni almeno
quindici giorni prima della data stabilita;
2) contenere
il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, tanto in prima che in seconda
convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare.
L'Assemblea
Generale è convocata in sessione straordinaria per iniziativa di almeno due
terzi del Consiglio Direttivo della Federazione oppure a seguito di richiesta
motivata da parte di almeno un terzo delle Associazioni Aderenti.
La
convocazione, disposta dal Presidente su conforme deliberazione del Consiglio
Direttivo entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, deve:
1) essere
inviata per mezzo di lettera alle singole Associazioni almeno quindici giorni
prima della data stabilita;
2) contenere
il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, tanto in prima che in seconda
convocazione;
3) contenere
all'ordine del giorno esclusivamente gli argomenti specificatamente indicati
dai richiedenti la convocazione.
Validità
della seduta
L'Assemblea
Generale, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è
regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più
uno dei membri rappresentanti le Associazioni Aderenti.
L'Assemblea
Generale, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è
regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
intervenuti.
Validità
delle votazioni
Le
deliberazioni dell'Assemblea Generale sia in sessione ordinaria sia in sessione
straordinaria, ad esclusione di quelle riguardanti gli argomenti sottoindicati,
sono validamente assunte a maggioranza assoluta (metà più uno) dei
votanti.
Le
deliberazioni dell'Assemblea Generale in sessione straordinaria che riguardano:
- la
modifica dello Statuto;
- il
trasferimento della sede della Federazione;
- lo
scioglimento della Federazione;
- la
promozione di azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo;
- la
radiazione delle Associazioni Aderenti;
sono
validamente assunte a maggioranza qualificata dei tre quarti dei membri
rappresentanti le Associazioni Aderenti.
Deleghe
Ogni
membro può essere esclusivamente portatore della delega scritta dell'altro
membro della stessa Associazione che li ha nominati.
Funzionamento
L'Assemblea
Generale è presieduta da un membro delle Associazioni Aderenti (o Affiliate) scelto
fra i presenti.
Il
Segretario-Tesoriere della Federazione o, in sua assenza, un Consigliere
designato dal Presidente dell'Assemblea provvede alla redazione del verbale
della riunione.
Il
Presidente ha i poteri di ordine nello svolgimento dei lavori dell'Assemblea
Generale.
Il
voto è normalmente espresso per alzata di mano; tuttavia, per motivi
straordinari e su richiesta di almeno un terzo dei presenti, il voto stesso può
essere espresso a scrutinio segreto.
ART.
11 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Definizione
Il
Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Federazione.
Composizione
Il
Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari di membri, non inferiore
a 5 e non superiore a 11 (compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il
Segretario), eletti dall'Assemblea Generale fra rappresentanti delle
Associazioni Aderenti.
Se
nel corso del mandato vengono a mancare per impedimento, dimissioni, cessazione
od altro impedimento permanente uno o più dei suoi componenti, purché meno
della metà, il Consiglio Direttivo procede - mediante cooptazione -
all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.
Se
viene meno la maggioranza dei membri assegnati al Consiglio Direttivo, il
Presidente, o chi ne fa le veci, procede entro trenta giorni alla convocazione
dell'Assemblea Generale per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Durata
Il
Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni.
I
membri cooptati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario.
I
componenti del Consiglio Direttivo, alla scadenza del mandato e qualunque sia
la carica ricoperta, sono rieleggibili.
Attribuzioni
Il
Consiglio Direttivo:
- ha
in generale tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria
della Federazione che lo Statuto non ha attribuito ad altri soggetti;
- elegge
nel proprio seno, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il
Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere;
- attua
le direttive dell'Assemblea Generale, assumendo le necessarie iniziative;
- predispone
ed approva la bozza del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo e della
relazione morale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea Generale;
- delibera
l'ammissione di nuove Associazioni Aderenti;
- delibera
la radiazione di quelle Associazioni Aderenti che si rendano colpevoli di
palese violazione dei principi ispiratori della Federazione o di atti
diffamatori contro la Federazione stessa;
- delibera
la convocazione dell'Assemblea Generale sia in sessione ordinaria che in
sessione straordinaria;
- propone
all'Assemblea l'importo della quota sociale annuale;
- decide
in merito alle richieste di riduzione o di sospensione del pagamento della
quota sociale.
Funzionamento
Il
Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre.
E'
presieduto dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vice
Presidente.
E'
validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei
membri in carica.
Le
deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei votanti mediante
voto espresso per alzata di mano.
Il
Segretario-Tesoriere della Federazione o, in sua assenza, un Consigliere
designato dal Presidente provvede alla redazione del verbale della riunione.
I
verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere o
da chi ne fa le veci.
ART.
12 - PRESIDENTE
Definizione
Il
Presidente rappresenta legalmente la Federazione verso terzi ed in giudizio.
Funzioni
Il
Presidente:
- convoca,
su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale;
- convoca
e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- coordina
l'attività della Federazione;
- formula
programmi e proposte da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea Generale;
- è
responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea Generale;
- amministra
e gestisce unitamente al Segretario-Tesoriere, con potere di firma disgiunta, i
fondi della Federazione;
- è
responsabile dell'osservanza dei principi ispiratori e dello Statuto della
Federazione.
ART.
13 - VICE PRESIDENTE
Il
Vice Presidente coadiuva col Presidente e lo sostituisce in caso di sua
assenza, infermità od impedimento temporaneo.
ART.
14 - SEGRETARIO-TESORIERE
Le
funzioni del Segretario-Tesoriere sono riunite in un'unica carica sociale.
Il
Segretario-Tesoriere:
- predispone,
custodisce ed aggiorna il Registro delle Associazioni Aderenti;
- predispone
e custodisce il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- predispone
e custodisce il Libro dei Verbali delle sedute dell'Assemblea Generale;
- redige
verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- custodisce
tutti i documenti amministrativi e contabili per il tempo stabilito dalla legge
o necessario al funzionamento della Federazione;
- predispone,
redige e custodisce il Libro della Contabilità, con l'iscrizione dettagliata di
tutte le partite finanziaria in entrata ed in uscita;
- custodisce
i fondi della Federazione;
- amministra
e gestisce in collaborazione col Presidente, con potere di firma disgiunta, i
fondi della Federazione;
- controlla
le gestioni economiche della Federazione:
- fornisce
al Presidente ed al Consiglio Direttivo i dati necessari per la redazione del
bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo e della relazione morale.
CAPO
IV
ART.
15 - RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
Le
elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo vengono effettuate nell'ambito
della sessione ordinaria primaverile dell'Assemblea Generale.
Solo
nel caso previsto dall'articolo 11 - paragrafo "Composizione", comma 3 -
l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo viene effettuata nell'ambito di una
apposita Assemblea Generale riunita in sessione ordinaria all'uopo convocata.
Prime
di procedere alle votazioni l'Assemblea Generale determina il numero dei
Consiglieri da eleggere.
Le
votazioni avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno
ottenuto il maggior numero di voti.
In
caso di parità di voti fra due o più candidati, risulta eletto il più giovane
di età.
ART.
16 - DOCUMENTI SOCIALI
Sono
documenti sociali della Federazione:
1) il
Registro delle Associazioni Aderenti, sul quale vengono annotati in ordine
cronologico di adesione: la denominazione, l'eventuale sigla, l'indirizzo della
sede sociale, il cognome del Presidente in carica (con la data della sua
elezione) di ogni Associazione Aderente;
2) il
Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, ove sono conservati i
verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo firmate dal Presidente
della Federazione e dal Segretario-Tesoriere o da chi ne ha fatto le veci;
3) il
Libro dei Verbali delle sedute dell'Assemblea Generale, ove sono conservati i
verbali delle deliberazioni dell'Assemblea Generale firmate dal Presidente
dell'Assemblea e dal Segretario-Tesoriere o da chi ne ha fatto le veci;
4) il
Libro della Contabilità, ove sono dettagliatamente iscritte tutte le partite
sia in entrata, indicandone la provenienza, sia in uscita, indicandone la
destinazione.
Al
termine di ogni esercizio finanziario il Libro è firmato dal Presidente e dal
Segretario-Tesoriere.
ART.
17 - QUOTA SOCIALE
La
quota sociale è stabilita annualmente dall'Assemblea Generale su proposta del
Consiglio Direttivo.
Ogni
Associazione Aderente può presentare al Consiglio Direttivo motivata istanza
per la riduzione o la sospensione del pagamento della quota sociale stessa.
ART.
18 - GRATUITA' DELLE CARICHE E DELLE FUNZIONI SOCIALI
Ogni
carica associativa e funzione svolta viene ricoperta a titolo gratuito, salvo
il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.
ART.
19 - SCIOGLIMENTO
In
caso di scioglimento della Federazione, deliberato dall'Assemblea Generale in
sessione straordinaria nel rispetto delle norme indicate nell'articolo 10, il
patrimonio deve essere devoluto alle Associazioni Aderenti secondo le modalità
stabilite dall'Assemblea stessa.
ART.
20 - NORME DI RINVIO
Per
quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in
quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
CAPO
V
ART.
21 - NORME TRANSITORIE E FINALI
In
sede di prima applicazione sono considerate di diritto Associazioni Aderenti
tutte le Associazioni, che hanno i requisiti indicati ai precedente articolo 6,
presenti alla sessione straordinaria dell'Assemblea Generale che approva il
presente Statuto.
A
seguito dell'approvazione del presente Statuto il Consiglio Direttivo in carica
decade automaticamente e seduta stante l'Assemblea Generale che approva lo
Statuto stesso procede alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
(NOTA A MANO)
Trattasi di Federazione di Associazioni di
Volontariato operanti all'Ospedale Infantile Regina Margherita ed all'Osp. S.
Anna coordinata dall'A.I.T.F. Associazione registrata presso il Registro
Regionale del Volontariato del Piemonte con D.P.G.R. n. 2726 del 16/07/1993.
In fede
Il Presidente A.I.T.F.
Carlo Maffeo
(Timbro e data)
Ufficio Registro Atti Privati Torino
Registrato il 28/09/1999 al n. 9737 gratis
Serie 3E
Il Direttore (Cauchi)