FEDERAZIONE FRA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA - SANT'ANNA'

FEDERAZIONE FRA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA
- SANTANNA"

 

STATUTO

CAPO I

 

ART. 1 - DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE

L'Associazione si denomina "FEDERAZIONE FRA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA - SANT'ANNA".

Organizzazione senza scopo di lucro, rappresenta le Associazioni di Volontariato che operano nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Infantile Regina Margherita - Sant'Anna" di Torino e che ad essa aderiscono.

 

La Federazione si adopera secondo il principio della "sussidiarietà", intervenendo cioè soltanto quando lo sforzo combinato da parte di tutte le Associazioni sia più efficace delle azioni delle singole Associazioni a raggiungere un determinato scopo.

 

 

ART. 2 - FINALITA'

La Federazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

La Federazione ha come finalità:

a) rappresentare le istanze delle Associazioni aderenti presso Enti ed Organizzazioni pubbliche e private;

b) rappresentare problemi di interesse generale alle Autorità Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali;

c) rappresentare le problematiche relative ai due presidi ospedalieri alla Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera "O.I.R.M. - S. Anna";

d) migliorare le comunicazioni e promuovere scambi di esperienze fra le Associazioni aderenti;

e) promuovere e sostenere ogni possibile iniziativa volta a migliorare, sia all'interno che all'esterno della struttura ospedaliera, la qualità della vita degli ammalati e delle loro famiglie.

 

 

ART. 3 - SEDE

La Federazione ha sede legale in Torino, Piazza Polonia 94, presso l'Ospedale Infantile "Regina Margherita".

 

 

ART. 4 - MEZZI FINANZIARI

La Federazione provvede al raggiungimento delle sue finalità tramite i seguenti mezzi finanziari:

1) le quote sociali annue versata dalle Associazioni Aderenti;

2) contributi e sovvenzioni di Enti Pubblici a livello regionale e di Privati.

 

 

ART. 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

CAPO II

 

ART. 6 - ASSOCIAZIONI ADERENTI

Sono Aderenti tutte le Associazioni di Volontariato che operano da almeno 6 mesi nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Infantile Regina Margherita - Sant'Anna" di Torino, che fanno richiesta di adesione, che sono ammesse per deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e che versano la quota sociale.

 

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI

 

Diritti

Le Associazioni Aderenti hanno i seguenti diritti:

a) partecipare alle sessioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale con diritto di voto;

b) sottoporre al Consiglio Direttivo della Federazione idee e progetti considerati utili per le finalità della Federazione;

c) presentare candidati dal gruppo dei propri Soci per la copertura delle cariche sociali;

d) conoscere le attività della Federazione ed esaminare la sua documentazione;

e) possedere una copia del presente Statuto;

f) conoscere i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo;

g) essere informati annualmente sul bilancio della Federazione;

h) trasmettere al Consiglio Direttivo della Federazione un rendiconto annuale sulle proprie attività e sui problemi e difficoltà incontrate nell'esplicare le proprie funzioni, in modo che la Federazione, se del caso e comunque sempre nel limite delle proprie possibilità, possa predisporre azioni di appoggio e supporto;

i) potersi congedare liberamente ed in qualsiasi momento dalla Federazione previa semplice comunicazione scritta.

 

Doveri

Le Associazioni Aderenti hanno i seguenti doveri:

a) sostenere economicamente le attività ordinarie della Federazione tramite il versamento di una quota annua, il cui importo è deliberato dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo. Ogni Associazione ha diritto di richiedere la sospensione del pagamento della quota o la riduzione della quota stessa presentando motivata richiesta al Consiglio Direttivo della Federazione;

b) accettare le decisioni riguardanti il miglior funzionamento della Federazione approvate sia in sede di Assemblea Generale che in sede di Consiglio Direttivo;

c) partecipare alle sessioni ordinarie o straordinarie dell'Assemblea Generale;

d) comunicare tutte le variazioni nell'ambito della propria organizzazione (ragione sociale, cariche elettive, statuto, ecc.).

 

 

ART. 8 - ACQUIS1ZIONE E CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIAZIONE ADERENTE

 

Acquisizione

La condizione di Associazione Aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo della Federazione a seguito di presentazione di istanza formulata per iscritto, firmata del Presidente della Associazione, ed accompagnata da una copia dello Statuto dell'Associazione stessa.

Cessazione

La condizione di Associazione Aderente cessa per:

a) volontà propria dell'Associazione, mediante semplice comunicazione scritta al Consiglio Direttivo della Federazione;

b) mancato pagamento della quota sociale, salvo il caso previsto dall'articolo 7 - paragrafo "Doveri" lettera a);

c) radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo della Federazione e ratificata dall'Assemblea Generale, nel caso in cui l'Associazione Aderente si renda colpevole di palese violazione dei principi ispiratori della Federazione o di atti diffamatori contro la Federazione stessa.

 

CAPO III

 

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali della Federazione sono:

A) l'Assemblea Generale;

B) il Consiglio Direttivo.

 

ART, 10 - ASSEMBLEA GENERALE

 

Definizione

L'Assemblea Generale è l'organo supremo di governo della Federazione.

 

Composizione

L'Assemblea Generale è costituita da due membri di ogni Associazione Aderente, nominati dal proprio Consiglio Direttivo (od organo equivalente).

 

Attribuzioni

Le attribuzioni dell'Assemblea Generale sono:

a) vigilare perchè la Federazione espleti la sua attività conformemente alle finalità istitutive e statutarie;

b) approvare il bilancio di previsione;

c) approvare il rendiconto consuntivo e la relazione morale sull'attività svolta;

d) stabilire l'importo annuale della quota sociale;

e) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio successivo;

f) eleggere il Consiglio Direttivo;

g) deliberare su ogni argomento che il Consiglio Direttivo della Federazione ritenga di dover sottoporre alla sua approvazione;

h) ratificare la radiazione delle Associazioni Aderenti;

i) approvare le modifiche dello Statuto;

l) approvare il trasferimento della sede della Federazione;

m) promuovere azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo;

n) approvare lo scioglimento della Federazione e la conseguente destinazione dei beni.

 

Convocazione

L'Assemblea Generale è convocata in sessione ordinaria due volte all'anno:

a) la prima entro il 31 marzo per l'approvazione della relazione morale sull'attività svolta e del bilancio consuntivo;

b) la seconda entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio di previsione e della quota sociale per l'anno seguente.

La convocazione, disposta dal Presidente su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, deve:
1) essere inviata per mezzo di lettera alle singole Associazioni almeno quindici giorni prima della data stabilita;

2) contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, tanto in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

 

L'Assemblea Generale è convocata in sessione straordinaria per iniziativa di almeno due terzi del Consiglio Direttivo della Federazione oppure a seguito di richiesta motivata da parte di almeno un terzo delle Associazioni Aderenti.

La convocazione, disposta dal Presidente su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, deve:

1) essere inviata per mezzo di lettera alle singole Associazioni almeno quindici giorni prima della data stabilita;

2) contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, tanto in prima che in seconda convocazione;

3) contenere all'ordine del giorno esclusivamente gli argomenti specificatamente indicati dai richiedenti la convocazione.

 

Validità della seduta

L'Assemblea Generale, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri rappresentanti le Associazioni Aderenti.

 

L'Assemblea Generale, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

 

Validità delle votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, ad esclusione di quelle riguardanti gli argomenti sottoindicati, sono validamente assunte a maggioranza assoluta (metà più uno) dei votanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale in sessione straordinaria che riguardano:

- la modifica dello Statuto;

- il trasferimento della sede della Federazione;

- lo scioglimento della Federazione;

- la promozione di azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo;

- la radiazione delle Associazioni Aderenti;

sono validamente assunte a maggioranza qualificata dei tre quarti dei membri rappresentanti le Associazioni Aderenti.

 

Deleghe

Ogni membro può essere esclusivamente portatore della delega scritta dell'altro membro della stessa Associazione che li ha nominati.

 

Funzionamento

L'Assemblea Generale è presieduta da un membro delle Associazioni Aderenti (o Affiliate) scelto fra i presenti.

 

Il Segretario-Tesoriere della Federazione o, in sua assenza, un Consigliere designato dal Presidente dell'Assemblea provvede alla redazione del verbale della riunione.

 

Il Presidente ha i poteri di ordine nello svolgimento dei lavori dell'Assemblea Generale.

Il voto è normalmente espresso per alzata di mano; tuttavia, per motivi straordinari e su richiesta di almeno un terzo dei presenti, il voto stesso può essere espresso a scrutinio segreto.

 

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Definizione

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Federazione.

 

Composizione

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 e non superiore a 11 (compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario), eletti dall'Assemblea Generale fra rappresentanti delle Associazioni Aderenti.

 

Se nel corso del mandato vengono a mancare per impedimento, dimissioni, cessazione od altro impedimento permanente uno o più dei suoi componenti, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo procede - mediante cooptazione - all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

Se viene meno la maggioranza dei membri assegnati al Consiglio Direttivo, il Presidente, o chi ne fa le veci, procede entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea Generale per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

 

Durata

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni.

 

I membri cooptati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario.

 

I componenti del Consiglio Direttivo, alla scadenza del mandato e qualunque sia la carica ricoperta, sono rieleggibili.

 

Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo:

- ha in generale tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione che lo Statuto non ha attribuito ad altri soggetti;

- elegge nel proprio seno, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere;

- attua le direttive dell'Assemblea Generale, assumendo le necessarie iniziative;

- predispone ed approva la bozza del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo e della relazione morale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea Generale;

- delibera l'ammissione di nuove Associazioni Aderenti;

- delibera la radiazione di quelle Associazioni Aderenti che si rendano colpevoli di palese violazione dei principi ispiratori della Federazione o di atti diffamatori contro la Federazione stessa;

- delibera la convocazione dell'Assemblea Generale sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria;

- propone all'Assemblea l'importo della quota sociale annuale;

- decide in merito alle richieste di riduzione o di sospensione del pagamento della quota sociale.

 

Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

E' presieduto dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

E' validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei membri in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei votanti mediante voto espresso per alzata di mano.

Il Segretario-Tesoriere della Federazione o, in sua assenza, un Consigliere designato dal Presidente provvede alla redazione del verbale della riunione.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere o da chi ne fa le veci.

 

ART. 12 - PRESIDENTE

Definizione

Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione verso terzi ed in giudizio.

 

Funzioni

Il Presidente:

- convoca, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale;

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

- coordina l'attività della Federazione;

- formula programmi e proposte da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;

- è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;

- amministra e gestisce unitamente al Segretario-Tesoriere, con potere di firma disgiunta, i fondi della Federazione;

- è responsabile dell'osservanza dei principi ispiratori e dello Statuto della Federazione.

 

ART. 13 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva col Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza, infermità od impedimento temporaneo.

 

ART. 14 - SEGRETARIO-TESORIERE

Le funzioni del Segretario-Tesoriere sono riunite in un'unica carica sociale.

 

Il Segretario-Tesoriere:

- predispone, custodisce ed aggiorna il Registro delle Associazioni Aderenti;

- predispone e custodisce il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;

- predispone e custodisce il Libro dei Verbali delle sedute dell'Assemblea Generale;

- redige verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;

- custodisce tutti i documenti amministrativi e contabili per il tempo stabilito dalla legge o necessario al funzionamento della Federazione;

- predispone, redige e custodisce il Libro della Contabilità, con l'iscrizione dettagliata di tutte le partite finanziaria in entrata ed in uscita;

- custodisce i fondi della Federazione;

- amministra e gestisce in collaborazione col Presidente, con potere di firma disgiunta, i fondi della Federazione;

- controlla le gestioni economiche della Federazione:

- fornisce al Presidente ed al Consiglio Direttivo i dati necessari per la redazione del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo e della relazione morale.

 

CAPO IV

 

ART. 15 - RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo vengono effettuate nell'ambito della sessione ordinaria primaverile dell'Assemblea Generale.

 

Solo nel caso previsto dall'articolo 11 - paragrafo "Composizione", comma 3 - l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo viene effettuata nell'ambito di una apposita Assemblea Generale riunita in sessione ordinaria all'uopo convocata.

Prime di procedere alle votazioni l'Assemblea Generale determina il numero dei Consiglieri da eleggere.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più candidati, risulta eletto il più giovane di età.

 

ART. 16 - DOCUMENTI SOCIALI

Sono documenti sociali della Federazione:

1) il Registro delle Associazioni Aderenti, sul quale vengono annotati in ordine cronologico di adesione: la denominazione, l'eventuale sigla, l'indirizzo della sede sociale, il cognome del Presidente in carica (con la data della sua elezione) di ogni Associazione Aderente;

2) il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, ove sono conservati i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo firmate dal Presidente della Federazione e dal Segretario-Tesoriere o da chi ne ha fatto le veci;

3) il Libro dei Verbali delle sedute dell'Assemblea Generale, ove sono conservati i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea Generale firmate dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario-Tesoriere o da chi ne ha fatto le veci;

4) il Libro della Contabilità, ove sono dettagliatamente iscritte tutte le partite sia in entrata, indicandone la provenienza, sia in uscita, indicandone la destinazione.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Libro è firmato dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere.

 

ART. 17 - QUOTA SOCIALE

 

La quota sociale è stabilita annualmente dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Ogni Associazione Aderente può presentare al Consiglio Direttivo motivata istanza per la riduzione o la sospensione del pagamento della quota sociale stessa.

 

ART. 18 - GRATUITA' DELLE CARICHE E DELLE FUNZIONI SOCIALI

 

Ogni carica associativa e funzione svolta viene ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.

 

ART. 19 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Federazione, deliberato dall'Assemblea Generale in sessione straordinaria nel rispetto delle norme indicate nell'articolo 10, il patrimonio deve essere devoluto alle Associazioni Aderenti secondo le modalità stabilite dall'Assemblea stessa.

 

ART. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

 

CAPO V

 

ART. 21 - NORME TRANSITORIE E FINALI

In sede di prima applicazione sono considerate di diritto Associazioni Aderenti tutte le Associazioni, che hanno i requisiti indicati ai precedente articolo 6, presenti alla sessione straordinaria dell'Assemblea Generale che approva il presente Statuto.

 

A seguito dell'approvazione del presente Statuto il Consiglio Direttivo in carica decade automaticamente e seduta stante l'Assemblea Generale che approva lo Statuto stesso procede alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

 

 

 

(NOTA A MANO)

Trattasi di Federazione di Associazioni di Volontariato operanti all'Ospedale Infantile Regina Margherita ed all'Osp. S. Anna coordinata dall'A.I.T.F. Associazione registrata presso il Registro Regionale del Volontariato del Piemonte con D.P.G.R. n. 2726 del 16/07/1993.

In fede

Il Presidente A.I.T.F.

Carlo Maffeo

 

(Timbro e data)

Ufficio Registro Atti Privati Torino

Registrato il 28/09/1999 al n. 9737 gratis

Serie 3E

Il Direttore (Cauchi)