Statuto

"FEDERAZIONE FRA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA - SANT'ANNA ODV"

 

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

  1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "FEDERAZIONE FRA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA - SANT'ANNA ODV" siglabile "Federvolontari ODV" (di seguito Federazione).

La Federazione rappresenta gli enti senza scopo di lucro che operano nell'ambito dei presidi ospedalieri "O.I.R.M." e "S. Anna" dell'Azienda Ospedaliera "Città della Salute e della Scienza di Torino" e che ad essa aderiscono.

  1. La Federazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
  2. La durata della Federazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista alll'Art. 11.
  3. La Federazione si adopera secondo il principio della "sussidiarietà", intervenendo cioè soltanto quando lo sforzo combinato da parte di tutte le Associazioni sia più efficace delle azioni delle singole Associazioni a raggiungere un determinato scopo.

 

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Art. 2 Scopi e finalità

  1. La Federazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si propone lo scopo di:
    1. rappresentare le istanze delle Associazioni aderenti presso Enti ed Organizzazioni pubbliche e private;
    2. rappresentare problemi di interesse generale presso le Autorità Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali;
    3. rappresentare le problematiche relative ai due presidi ospedalieri "O.I.R.M." e "S. Anna" presso la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera "Città della Salute e della Scienza di Torino";
    4. migliorare le comunicazioni e promuovere scambi di esperienze fra le Associazioni aderenti;
    5. promuovere e sostenere ogni possibile iniziativa volta a migliorare, sia all'interno che all'esterno della struttura ospedaliera, la qualità della vita degli ammalati e delle loro famiglie.

 

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Art. 3 Attività

  1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'Art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Federazione si propone, ai sensi dell'Art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
    1. [lettera a] interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
    2. [lettera i] organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    3. [lettera w] promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    4. [lettera u] beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2019, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'Art. 5 del d.lgs. 117/2017.
  2. Nello specifico, a titolo esemplificativo la Federazione intende svolgere:
    1. servizi di utilità all'utenza dei presidi ospedalieri di riferimento;
    2. collaborazione tra gli enti senza scopo di lucro aderenti per progetti comuni;
    3. miglioramento della comunicazione e promozione degli scambi di esperienze tra gli enti senza scopo di lucro aderenti.
  3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dalla Federazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
  4. La Federazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'Art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere approvata in Assemblea dei soci.
  5. Nel caso la Federazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'Art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
  6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla federazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
  7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'Art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
  8. Ogni forma di rapporto economico con la Federazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
  9. La Federazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'Art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
  10. La Federazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

 

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Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

  1. Il patrimonio della Federazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
    1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della Federazione;
    2. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Federazione;
    3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
  2. La Federazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
    1. Quote associative e contributi degli aderenti;
    2. Contributi pubblici o privati;
    3. Donazioni e lasciti testamentari;
    4. Rimborsi derivanti da convenzioni;
    5. Rendite patrimoniali;
    6. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'Art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
    7. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità della Federazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
    8. Attività "diverse" di cui all'Art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
  3. L'esercizio sociale della Federazione ha inizio e termine rispettivamente il 1?Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al te rmine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli Art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della Federazione, almeno 8 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni socio.
  4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  5. E' fatto divieto di dividere distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate della Federazione a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

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Art. 5 Soci

  1. Ai sensi dell'Art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte della Federazione tutti gli enti che non abbiano scopo di lucro che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. In ogni caso, la maggioranza dei soci deve essere composta da organizzazioni di volontariato.
  2. L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'Art. 6.

 

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Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

  1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. L'ammissione di un nuovo socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte del Legale Rappresentante dell'associazione richiedente con la quale si impegna a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi della Federazione. La domanda di ammissione deve essere accompagnata da copia dello statuto dell'associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
  2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
  3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro un mese dal ricevimento della relativa lettera.
  4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
  5. La qualità di socio si perde:
    1. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto alla Federazione;
    2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi della Federazione o ad atti diffamatori contro la Federazione stessa;
    3. per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi tre mesi dall'eventuale sollecito scritto;
    4. per scioglimento dell'associazione aderente.
  6. L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
  7. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta da propri aderenti sia all'interno della Federazione sia all'esterno per designazione o delega.
  8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione.

 

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Art. 7 Diritti e Doveri dei soci

  1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita della Federazione ed alla sua attività.
  2. I soci, tramite i loro rappresentanti, hanno diritto:
    1. a partecipare a tutte le attività promosse dalla Federazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti della Federazione;
    2. a eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi;
    3. a esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
    4. a trasmettere al Consiglio Direttivo della Federazione un rendiconto annuale sulle proprie attività e sui problemi e difficoltà incontrate nell'esplicare le proprie funzioni, in modo che la Federazione, se del caso e comunque sempre nel limite delle proprie possibilità, possa predisporre azioni di appoggio e supporto;
    5. 1a sottoporre al Consiglio Direttivo della Federazione idee e progetti considerati utili per le finalità della Federazione;
    6. a consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
  3. I soci, tramite i loro rappresentanti, sono obbligati:
    1. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
    2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della Federazione;
    3. al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;
    4. ad accettare rispettare le decisioni riguardanti il miglior funzionamento della Federazione approvate sia in sede di Assemblea dei soci che in sede di Consiglio Direttivo;
    5. a comunicare tutte le variazioni nell'ambito della propria organizzazione (ragione sociale, cariche elettive, statuto, ecc.);
    6. a partecipare alle sessioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei soci.

 

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Art. 8 Organi della Federazione

  1. Sono organi della Federazione:
    1. L'Assemblea dei soci;
    2. Il Consiglio direttivo;
    3. Il Presidente.

 

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Art. 9 Assemblea dei Soci

  1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Federazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci. Ogni associazione aderente è rappresentata in assemblea da uno dei suoi membri, nominato dal proprio Consiglio Direttivo (o dall'Assemblea).
  2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto i rappresentanti di tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, iscritti nel libro soci e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
  3. Ciascun socio dispone del voto singolo, lo esprime attraverso il proprio delegato e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
  4. I soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità del rappresentante che partecipa e vota.
  5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
  6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) delle associazioni aderenti aventi diritto di voto.
  7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza in data diversa dalla prima.
  8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutte le associazioni aderenti.
  9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario/Tesoriere o da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
  10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione della Federazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

 

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Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci

  1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente, tramite i propri rappresentanti, la maggioranza delle Associazioni aderenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Associazioni aderenti intervenute o rappresentate. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori (Consiglio Direttivo) non votano.
  2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza delle Associazioni aderenti presenti o rappresentate.
  3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
  4. L'Assemblea ordinaria:
    1. approva il bilancio preventivo e il consuntivo e la relazione di attività ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs 117/2017;
    2. discute ed approva i programmi di attività;
    3. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
    4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    5. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    6. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
    7. approva l'eventuale regolamento associativo e le sue variazioni;
    8. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
    9. delibera sull'esclusione dei soci;
    10. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
    11. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dalla Federazione stessa;
    12. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per i volontari. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'Art. 3 comma 6 e 7 dello Statuto;
    13. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Art. 3 comma 4 del presente Statuto;
    14. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi soci.
  5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili ai soci mediante strumenti elettronici e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario/tesoriere.

 

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Art. 11 Assemblea straordinaria dei Soci

  1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9.
  2. Per deliberare lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle Associazioni aderenti in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
  3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti delle Associazioni aderenti e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

 

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Art. 12 Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 11 consiglieri eletti fra i rappresentanti delle Associazioni aderenti. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
  2. L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere/Segretario.
  4. Il Segretario/Tesoriere:
    1. predispone, custodisce ed aggiorna il Registro delle Associazioni aderenti;
    2. predispone e custodisce il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
    3. predispone e custodisce il Libro dei Verbali delle sedute dell'Assemblea dei soci;
    4. redige verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
    5. custodisce tutti i documenti amministrativi e contabili per il tempo stabilito dalla legge o necessario al funzionamento della Federazione;
    6. predispone, redige e custodisce il Libro della Contabilità, con l'iscrizione dettagliata di tutte le partite finanziaria in entrata ed in uscita;
    7. custodisce i fondi della Federazione;
    8. amministra e gestisce in collaborazione col Presidente, con potere di firma disgiunta, i fondi della Federazione;
    9. controlla le gestioni economiche della Federazione;
    10. fornisce al Presidente ed al Consiglio Direttivo i dati necessari per la redazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo e della relazione morale di attività;
    11. cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese della Federazione.
  5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea e dura fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
  6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede entro trenta giorni tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
  7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto della Federazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
  8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
    1. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
    2. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e il consuntivo e la relazione di attività ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs 117/2017;
    3. delibera sulle domande di nuove adesioni;
    4. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
    5. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per i soci e gli eventuali contributi straordinari;
    6. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'Art. 3 comma 6 e 7 dello Statuto;
    7. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività della Federazione;
    8. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Art. 3 comma 4 del presente Statuto;
    9. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano i soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
  9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo, o da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
  10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni trimestre e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.
  11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
  12. Il Segretario-Tesoriere o, in sua assenza, un Consigliere designato dal Presidente provvede alla redazione del verbale della riunione. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere o da chi ne fa le veci, e vengono conservati agli
  13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
  14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
  15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del "Registro unico nazionale del Terzo settore".

 

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Art. 13 Presidente

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività della Federazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto della Federazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
  3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
  4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

 

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Art. 14 Comitati tecnici

  1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

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Art. 15 Libri sociali

  1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
    1. il libro dei soci;
    2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
    3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
  2. È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

 

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Art. 16 Scioglimento

  1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'Art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
  2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Federazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'Art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  3. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
  4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

 

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Art. 17 Norme finali

  1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa regionale e provinciale in materia.

Esente da imposta di registro ai sensi dell’art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018.

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